Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI

Progettazione impianti termici

Lo Studio Tecnico Associato Santi si occupa di progettazione di impianti termici sia in ambito civile che industriale.

Per impianto termico si intende il sistema integrato di componenti attraverso il quale regolare la temperatura interna degli ambienti che include sia la componente dedicata a fornire calore, definitiva comunemente impianto di riscaldamento, che la componenete dedicata al raffrescamento estivo, il codsidetto impianto di condizionamento.

Il dimensionamento e la strutturazione dell’impianto viene eseguito dopo un approfondito calcolo energetico dell’edificio tramite il quale si definiscono e dimensionano i generatori termici, gli impianti di distribuzione ed i sistemi di termoregolazione.
Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo di software dedicati e gli elaborati del progetto comprendono sia le relazioni tecniche che i capitolati ed elaborati grafici di progetto esecutivi. Tale documentazione contiene tutte le informazioni tecniche necessarie all’impresa che effettuerà la realizzazione dell’impianto.

Progettazione centrale termica

Le normative sul risparmio energetico e sulla sicurezza, combinate con le agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni, hanno portato gli utenti ad una maggiore sensibilità sul tema del risparmio energetico.
La progettazione di centrali termiche prende in esame sia gli aspetti di natura energetica che di prevenzione incendi, per locali di nuova realizzazione o esistenti oggetto di riqualificazione, partendo dalle verifiche dei fabbisogni specifici degli edifici da servire fino alla definizione dei singoli componenti per la realizzazione dell'opera.

Conto termico

Lo studio mette a disposizione il proprio know how per usufruire dei benefici del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, che dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all'efficientamento dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.
L'incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell'incremento dell'efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e/o in funzione dell'energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

L'incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

Nuovo attestato di prestazione energetica

Attestato di prestazione energetica: se manca, sanzioni fino a 18mila euro.
Il recepimento della Direttiva 2010/31 sugli Edifici a Energia Quasi Zero, impone nuove procedure per la certificazione degli edifici e per le compravendite di immobili.
Il decreto legge 63/2013 ha introdotto infatti l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) che andrà a sostituire l'Ace dopo che il ministro dello Sviluppo Economico ne avrà delineato lo schema, come previsto dall'art.6 del DL.
L'APE verrà rilasciato da personale indipendente e qualificato in base a una scala di parametri definiti: l'attestato fornirà inoltre raccomandazioni per migliorare o incrementare l'efficienza energetica dello stabile.
Questa nuova certificazione varrà dieci anni, mentre verrà annullata nel caso vengano fatti interventi di ristrutturazione o riqualificazione "importante" dell'edificio: si definiscono tali gli interventi che vanno a modificare la classe energetica o che intervengono su oltre il 25% di superficie totale dell'involucro edilizio. In questo caso l'Ape verrà rilasciato dai tecnici che li hanno effettuati, al termine di tutti i lavori.
La nuova certificazione è obbligatoria anche per gli edifici delle PA aperti al pubblico: il proprietario dell'edificio sarà tenuto a esporre pubblicamente il certificato per renderlo visibile al pubblico.

Compravendita o affitto: obbligo di rilascio dell'APE.
In caso di affitto o compravendita di un immobile, il proprietario ha l'obbligo di rendere disponibile l'APE al nuovo potenziale acquirente già dall'inizio della trattativa, mentre al termine della stessa è tenuto a consegnare l'attestato al nuovo proprietario: nel caso la trattativa venga avviata per un edificio ancora in costruzione, il venditore è tenuto a dichiarare la futura classe energetica dello stabile, consegnando l'APE al termine dei lavori.
Per quanto riguarda gli annunci immobiliari, è obbligatorio indicare in qualsiasi comunicazione la prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente.
Nei nuovi contratti di vendita o d'affitto verrà inoltre inserita una clausola che certificherà l'effettivo recepimento da parte dell'acquirente di tutta la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio, compreso appunto l'APE.

Il DL stabilisce sanzioni piuttosto pesanti in caso di mancata osservanza delle nuove disposizioni:

L'introduzione dell'APE non farà comunque sparire del tutto l'Ace, il quale continuerà ad essere predisposto per semplificare il rilascio successivo della prestazione energetica: inoltre, se un edificio è già dotato di un attestato valido rilasciato secondo la Direttiva 2002/91/CE, non è obbligatorio dotarlo di APE.

Altri nostri servizi